Sez. 2, Ordinanza n. 5843 del 16/03/2006 (Rv. 587179 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Nei giudizi davanti al giudice di pace - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione a sanzione amministrativa.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il regolamento di competenza d'ufficio può essere richiesto anche dal giudice di pace, in quanto l'art. 46 cod. proc.civ. rende inapplicabili al giudizio davanti a tale giudice solo le norme concernenti il regolamento ad istanza di parte, ossia gli artt. 42 (riguardante il regolamento necessario di competenza) e 43 (concernente il regolamento facoltativo di competenza) dello stesso codice, senza far riferimento al regolamento d'ufficio di cui al successivo art. 45. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare tale principio, ha rilevato l'ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio da parte del giudice di pace anche nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, con riferimento al quale la competenza è determinata, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, in relazione al luogo della commessa violazione, individuandosi un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile, come tale legittimante la richiesta del regolamento previsto dall'art. 45 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)