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Sez. 3, Ordinanza n. 29572 del 18/12/2008 (Rv. 606000 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Nei giudizi davanti al giudice di pace - Applicabilità - Limiti - Competenza per territorio inderogabile.
Stato
decisa il 2008-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606000-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

A norma dell'art. 45 cod. proc. civ. - applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace - il regolamento di competenza d'ufficio può essere proposto, a differenza di quanto accade per quello ad istanza di parte, soltanto se con esso si fa questione di incompetenza per territorio inderogabile; ne consegue che va dichiarato inammissibile il regolamento d'ufficio proposto dal giudice di pace che si sia limitato a contestare genericamente la dichiarazione di incompetenza territoriale emessa dal giudice di pace preventivamente adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)