Sez. L, Sentenza n. 2822 del 28/03/1997 (Rv. 503408 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Servizio militare di leva nel corso del rapporto - Effetto sospensivo - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE
A norma del combinato disposto dell'art. 3, comma quinto, D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1984 n. 863, e dell'art. 1 D.Lg.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 303, il servizio militare di leva prestato nel corso del rapporto di formazione e lavoro ha effetto sospensivo del termine contrattuale e determina la proroga del rapporto medesimo per un periodo pari a quello della sospensione. Tale effetto non è, però, automatico, ma dipende dall'esistenza di un'apprezzabile e concreta possibilità di una formazione differita al rientro del lavoratore, al di fuori dei tempi e dei modi inizialmente programmati, sicché l'accertamento del suo verificarsi è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 303 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)