Sez. L, Sentenza n. 21499 del 10/10/2014 (Rv. 632797 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Proroga automatica per il periodo di sospensione per malattia - Esclusione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE
L'art. 3, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, richiamando le disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non derogate dal decreto stesso, e, quindi, anche il disposto dell'art. 2110 cod. civ., non conferisce, in caso di scadenza del contratto di formazione e lavoro, un diritto alla proroga automatica del termine ove si accerti che la sospensione del rapporto lavorativo durante il periodo di malattia, o di infortunio o per altre cause, non abbia inciso sulla particolare causa del contratto, ovvero sull'attività di formazione del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)