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Sez. 5, Sentenza n. 18920 del 16/09/2011 (Rv. 619203 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Cessazione di attività - Diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile - Domanda difforme dal modello legale - Effetti - Applicazione del termine biennale di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619203-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In materia di IVA, nel caso di cessazione dell'attività, soltanto una domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile conforme al modello legale, ossia contenente tutti gli elementi necessari stabiliti dalla legge ed indicati nel modello ministeriale, corrisponde allo schema tipico di cui all'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. con la conseguenza che la domanda difforme resta assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dall'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)