Sez. 5, Sentenza n. 21053 del 28/10/2005 (Rv. 586169 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile - Domanda difforme dal modello legale - Presentazione - Interessi sulla somma da rimborsare - Decorrenza del relativo termine - Esclusione - "Regolarizzazione" dell'istanza - Decorrenza del termine solo da tale momento - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In materia di IVA, la completezza della domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile - intesa come conformità al modello legale, quale prefigurato dalla disciplina legislativa (artt. 28, 30 e 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633) e dalla normativa secondaria cui essa rinvia - costituisce un vero e proprio onere a carico del contribuente, con la conseguenza che una domanda di rimborso formulata in senso sostanzialmente difforme dal predetto modello legale, e cioè carente degli elementi che alla stregua delle indicate fonti normative ne costituiscono il contenuto necessario (nella specie, per omessa compilazione del quadro "R" del modello ministeriale di dichiarazione), è inidonea a far decorrere il termine stabilito ai fini dell'insorgenza del diritto alla percezione degli interessi sulla somma di cui sia stato riconosciuto il diritto al rimborso (novantesimo giorno successivo a quello della presentazione dell'istanza), coincidendo il relativo "dies a quo" solo con il momento della successiva "regolarizzazione" dell'istanza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)