Sez. 1, Sentenza n. 227 del 10/01/1981 (Rv. 410636 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA - CONTENUTO.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA - CONTENUTO.*
In tema di disconoscimento della paternita del figlio adulterino, l'art 235 cod civ, come modificato dall'art 93 della legge 19 maggio 1975 n 151, non richiede piu, per l'accoglimento della relativa domanda, la dimostrazione dell'adulterio della moglie e dello occultamento della gravidanza e della nascita, ma considera sufficiente, al fine indicato, la prova di uno soltanto di tali fatti, purche integrata dalle risultanze delle indagini genetiche od ematologiche oppure dalla prova di ogni altra circostanza inconciliabile con la paternita. (V 5868/78, mass n 395691; (V 5179/77, mass n 388808; (V 852/76, mass n 379519).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)