Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14338 del 08/06/2017 (Rv. 644628 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE | Atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico - Firma digitale - Necessità - Mancanza - Invalidità dell'atto - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE
L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 21, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4, Legge 22/02/2010 num. 24, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)