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Sez. 3, Sentenza n. 22871 del 10/11/2015 (Rv. 637862 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Sentenza redatta in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637862-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e recante firma digitale dello stesso, a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è nulla per mancanza di sottoscrizione poiché è garantita l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento, se non dal suo autore e sempre che non sia intervenuta la pubblicazione, e, inoltre, la firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del d.lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dall'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, convertito dalla l. n. 24 del 2010, "ratione temporis" applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 21, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4, Legge 22/02/2010 num. 24, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)