Sez. 3, Sentenza n. 5136 del 03/04/2003 (Rv. 561764 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA | Corsi di addestramento in discipline sportive - Incidente occorso in allenamento - Organizzatore dei corsi - Responsabilità - Presupposti - Elemento soggettivo - Violazione delle regole di comune diligenza e prudenza - Sufficienza - Irregolarità ed avvallamenti del terreno non costituenti insidia o trabocchetto - Responsabilità - Sussistenza - Fattispecie relativa a danni riportati da un minore.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA
L'associazione organizzatrice di corsi di addestramento in discipline sportive può rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni riportati da un allievo durante il loro svolgimento, qualora, sussistendo un rapporto eziologico tra l'evento e la condotta riferibile all'associazione, si accerti che quest'ultima ha violato le regole poste a salvaguardia dell'incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza, permettendo che la pratica sportiva sia svolta su percorsi ed in luoghi che, anche in considerazione della minore età dell'allievo, devono ritenersi pericolosi, non essendo esclusa la colpa dalla circostanza che l'evento si sia verificato in conseguenza di un ostacolo che non costituisca un pericolo occulto e non abbia i caratteri dell'insidia o trabocchetto (Nella specie, concernente i danni riportati da una allieva di un circolo di tennis, minore di età, caduta a causa di un avvallamento di una stradina in pendenza, bagnata e cosparsa di brecciolino, scelta dal personale del circolo per lo svolgimento dell'allenamento, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità dell'associazione, in quanto l'ostacolo, essendo visibile, non presentava i caratteri dell'insidia o trabocchetto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)