Sez. L, Sentenza n. 3311 del 03/06/1985 (Rv. 440983 - 01)
ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTI INTERNI E STATUTI - VALORE DI NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTI INTERNI E STATUTI - VALORE DI NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
In relazione alle Disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici, non avendo esse valore di norme giuridiche, sono deducibili in Sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., soltanto la violazione o la falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. oppure, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizi di motivazione. (principio affermato in riferimento agli artt. 5 e 39 dello statuto del fondo pensioni della S.i.A.E., che la sentenza di merito - confermata dalla suprema Corte - aveva interpretato nel senso che tali Disposizioni escludono dalla retribuzione pensionabile gli scatti di scala mobile, ove non conglobati nello stipendio). (Conf 2778/84, mass n 434821).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 24/08/1963 num. 1484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)