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Sez. L, Sentenza n. 4935 del 03/06/1997 (Rv. 504905 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Prova testimoniale disposta d'ufficio per sopperire all'incompletezza di una prova documentale - Ammissibilità - Limiti derivanti dal principio dispositivo - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504905-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Nel rito del lavoro non incorre nella violazione del principio dell'onere della prova, fissato dall'art. 2697 cod. civ., il giudice che disponga d'ufficio, a norma dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., una prova testimoniale finalizzata a sopperire all'incompletezza di una prova documentale, sempre che egli, in osservanza del principio dispositivo (art. 112 cod. proc. civ.), si mantenga nei limiti dei fatti costitutivi delle pretese o delle eccezioni dedotte o sollevate dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)