Sez. L, Sentenza n. 7495 del 05/06/2000 (Rv. 537261 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento intimato oralmente - Inesistenza giuridica - Conseguenze - Incidenza sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro - Esclusione - Diritto del lavoratore alla corresponsione di tutte le retribuzioni perdute per effetto del licenziamento - Sussistenza - Previsione sanzionatoria ex art. 8 legge n. 604 del 1966 - Inapplicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Con riferimento alle imprese soggette alla disciplina sui licenziamenti individuali di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 108 del 1990 (e quindi relativamente alla cosiddetta tutela obbligatoria), il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente ed improduttivo di effetti, per cui il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione sino alla riammissione in servizio stante l'inidoneità del recesso verbale ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro e dovendo assegnarsi alla responsabilità esclusiva del datore di lavoro la mancata, effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, restando esclusa la sanzione prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, riferibile alle sole ipotesi di licenziamento privo di giustificazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)