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Sez. L, Sentenza n. 16955 del 01/08/2007 (Rv. 598368 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Orale - Conseguenze - Inefficacia ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, novellata dalla legge n. 108 del 1990 - Idoneità a risolvere il rapporto di lavoro - Esclusione - Ambito di applicazione della sanzione di inefficacia ex art. 2 della legge n. 604 del 1966 - Operatività nei confronti dei lavoratori domestici (ai sensi della legge n. 339 del 1958) e lavoratori ultrassessantenni (non optanti per la prosecuzione del rapporto) - Esclusione - Incidenza, ai fini della inapplicabilità della sanzione dell'inefficacia del recesso orale, della qualità di imprenditore o del regime causale (reale od obbligatorio) - Esclusione - Influenza, agli stessi fini anzidetti, della natura disciplinare del licenziamento - Esclusione - Ragioni giustificative della previsione generale dell'inefficacia per inosservanza della forma scritta - Esigenze superiori di certezza dei rapporti giuridici - Sussistenza - Fattispecie relativa a (infondato) motivo di ricorso per cassazione per asserita violazione di giudicato interno sulla statuizione concernente la natura disciplinare del licenziamento intimato oralmente.
Stato
decisa il 2007-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598368-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell'onere della forma scritta imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione prevista dal citato art. 2 non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici (ai sensi della legge n. 339 del 1958) e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto), conseguendone, quindi, che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso e, segnatamente, dalla sua eventuale natura disciplinare, in relazione alla quale l'osservanza del dovuto procedimento presuppone anzitutto il rispetto della forma scritta, quale prescrizione che risponde ad una fondamentale esigenza di certezza e si pone su un piano di tutela più generale. (Nella specie, la sentenza della corte territoriale - in riforma della sentenza di primo grado che, su una domanda di nullità del licenziamento intimato oralmente, aveva affermato la natura disciplinare del recesso con conseguente declaratoria di illegittimità dello stesso in regime obbligatorio - dichiarava, a seguito di gravame del lavoratore sulla sola statuizione relativa all'applicata tutela risarcitoria, l'inefficacia del recesso per inosservanza della forma scritta e condannava il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, dichiarando altresì infondato il motivo di ricorso con cui il datore di lavoro aveva denunciato la violazione del giudicato interno formatosi rispetto alla incontestata statuizione della pronuncia di primo grado relativa alla riconosciuta natura disciplinare del licenziamento).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)