Sez. 1, Sentenza n. 8220 del 02/04/2007 (Rv. 596489 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenze della Corte di cassazione - Errore riguardante gli atti del giudizio di legittimità - Deducibilità come motivo di revocazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di interpretazione del giudicato.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto che legittima la revocazione, presupponendo che la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o dell'inesistenza di circostanze che la realtà documentata in atti induce ad escludere o ad affermare, può consistere, in riferimento alle sentenze della Corte di cassazione, anche in un errore percettivo riguardante gli atti del giudizio di legittimità, purchè il fatto sul quale è caduta la svista non abbia costituito materia del dibattito processuale in ordine alla quale la pronuncia contestata abbia statuito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dell'errore revocatorio in un caso in cui il fatto su cui sarebbe caduta la svista - l'interpretazione di un giudicato amministrativo e dell'eccezione di chi l'aveva fatto valere - aveva costituito oggetto del dibattito processuale in ordine al quale la pronuncia impugnata aveva espressamente statuito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)