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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1535 del 02/02/2012 (Rv. 621365 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621365-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto e cioè che la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere od ad affermare. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso potessero essere qualificati come motivi di revocazione della sentenza della Corte di cassazione il mancato rilievo del carattere meramente apparente della motivazione della sentenza di merito impugnata o la contrarietà della medesima decisione di merito con un precedente giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 lett. BI, Cod. Proc. Civ. art. 395 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)