Sez. 5, Sentenza n. 21718 del 11/10/2006 (Rv. 593273 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenze o ordinanze della Corte di cassazione - Errore riguardante gli atti del giudizio di legittimità - Deducibilità come motivo di revocazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di errata dichiarazione dell'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto che legittima la revocazione, presupponendo che la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o dell'inesistenza di circostanze che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce rispettivamente ad escludere o ad affermare, può consistere, in riferimento alle sentenze (o alle ordinanze) emesse dalla Corte di cassazione, anche in un errore percettivo riguardante gli atti del giudizio di legittimità, purchè il fatto sul quale è caduta la svista non abbia costituito materia del dibattito processuale in ordine alla quale la pronuncia contestata abbia statuito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha revocato una propria ordinanza, con la quale era stata dichiarata l'estinzione di due giudizi, promossi dal medesimo ricorrente con distinti ricorsi avverso la stessa sentenza e non ancora riuniti, sull'erroneo presupposto che il ricorrente avesse rinunciato ad entrambi i ricorsi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)