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Sez. 2, Sentenza n. 1518 del 22/05/1974 (Rv. 369652 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - LIMITI - CONTRAPPOSIZIONE DI UN TITOLO DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369652-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - LIMITI - CONTRAPPOSIZIONE DI UN TITOLO DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*

Chi esercita l'Azione di rivendicazione e tenuto a fornire la prova del suo diritto di proprieta sul bene rivendicato, dimostrando che questo diritto e sorto in lui in forza di un titolo di acquisto originario ovvero gli e pervenuto attraverso una serie ininterrotta di titoli d'acquisto derivativi fino a giungere ad un titolo di acquisto originario. Qualora, poi, il convenuto si difenda contrapponendo un proprio titolo di acquisto, il rigore del predetto Onere probatorio dell'attore si attenua soltanto nel caso che il convenuto ammetta espressamente o implicitamente l'anteriore appartenenza del bene all'attore o ad un dante causa di lui, non bastando a fargli perdere la posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso la pura e semplice contrapposizione di un proprio titolo. (Conf 1283'71, mass n 351468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)