Sez. 1, Sentenza n. 6155 del 29/11/1995 Cc. (dep. 16/02/1996) Rv. 204346 - 01
Misure cautelari (cod. proc. pen. 1988) - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Omessa trasmissione al Tribunale della libertà di uno o più atti tra quelli messi a base della richiesta di emissione della misura ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen. - Vizio del provvedimento del tribunale del riesame - Limiti - Rilevanza in concreto ai fini della decisione del Tribunale della libertà.
Misure cautelari (cod. proc. pen. 1988) - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento
In tema di riesame dei provvedimenti applicativi di una misura cautelare, la mancata trasmissione al tribunale della libertà di uno o più atti tra quelli trasmessi al G.I.P. con la richiesta di emissione della misura non determina automaticamente nessuna nullità processuale ed è irrilevante se la decisione del tribunale prescinde dal contenuto di quell'atto. A tale mancanza può darsi rilievo solo quando abbia in concreto influito sulla correttezza e sulla legittimità della decisione, non essendo ipotizzabile la presunzione che, in assenza di tali atti, si sia necessariamente verificato uno dei casi di cui all'art. 606 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)