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Sez. 6, Sentenza n. 3824 del 03/12/1998 Cc. (dep. 19/01/1999) Rv. 212431 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti da trasmettere - Interrogatorio di garanzia - Natura di "elemento sopravvenuto a favore della persona sottoposta alle indagini" - Sussistenza - Cognizione da parte del giudice del riesame - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212431-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'omessa trasmissione al giudice del riesame del verbale dell'interrogatorio, previsto dall'art.294 cod. proc. pen., da un lato, non determina la perdita di efficacia della misura cautelare, dall'altro, non integra un'ipotesi di nullità, trattandosi di conseguenze parimenti non previste da alcuna norma giuridica. Tuttavia, l'art.309 cod. proc. pen., come modificato dall'art.16, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n.332, prevede l'obbligo di trasmettere al giudice del riesame anche "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini" ed è incontestabile che tra questi rientrino, almeno in linea di principio, le dichiarazioni rese dall'indagato in occasione del c.d. interrogatorio di garanzia. Ne consegue che, a prescindere dal contenuto di detto atto, esso dovrà, comunque e necessariamente, essere trasmesso al giudice del riesame dato che solo la cognizione da parte di quest'ultimo consentirà di stabilire se vi siano elementi di novità di cui tenere obbligatoriamente conto ai fini della fondatezza dell'accusa. Ne consegue, altresì, che l'omessa trasmissione di detto atto al giudice del riesame implica, almeno potenzialmente, un difetto di cognizione di quest'ultimo in relazione ad elementi di cui è obbligatorio tenere conto che, pertanto, si traduce in difetto di motivazione in ordine alla valutazione della fondatezza dell'accusa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)