Sez. 3, Sentenza n. 4047 del 24/10/2002 Cc. (dep. 29/01/2003) Rv. 223472 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Principio di irretrattabilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione - Competenza del giudice di rinvio non contestabile - Provvedimento della Corte di Cassazione emesso nella forma della ordinanza - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
In applicazione del principio di irretrattabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione affermato dall'art. 627 cod. proc. pen., dopo un provvedimento di annullamento con rinvio, la competenza del giudice di rinvio non può essere messa in discussione. Tale principio opera anche per provvedimenti emessi dalla Suprema Corte nella forma della ordinanza e non della sentenza, ogni qual volta detto provvedimento statuisca su determinate questioni con carattere di definitività.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)