Sez. L, Sentenza n. 1091 del 09/02/1985 (Rv. 439223 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Il giudicato esterno, in quanto costituisce materia di eccezione in senso stretto, non può essere rilevato d'ufficio, ma deve essere dedotto dalla parte interessata, in Sede di merito e nei modi di rito, e così in un giudizio disciplinato dal rito del lavoro con la comparsa di risposta avanti al giudice di primo grado a norma del combinato disposto degli artt. 416 e 436 cod. proc. civ.. (V 2121/81, mass n 412844; (V 2013/80, mass n 405647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)