diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2013 del 26/03/1980 (Rv. 405647 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - PROPOSIZIONE INNANZI I GIUDICI DEL MERITO - NECESSITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405647-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - PROPOSIZIONE INNANZI I GIUDICI DEL MERITO - NECESSITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La deduzione del giudicato formatosi in altro giudizio (cosiddetto giudicato esterno) da luogo ad un'eccezione che deve essere ritualmente proposta davanti ai giudici del merito e non puo essere fatta valere per la prima volta in Sede di legittimita. (Conf 274/79, mass n 396349; (Conf 124/78, mass n 389419; (Conf 1382/76, mass n 380088).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)