Sez. 6, Sentenza n. 52596 del 04/11/2016 Cc. (dep. 12/12/2016) Rv. 268486 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Richiesta proposta dal difensore - Decorrenza del termine - Notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza coercitiva - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'indagato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309, comma terzo, cod. proc. pen. e non da quello, eventualmente precedente, nel quale abbia avuto conoscenza del provvedimento medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva ritenuto non tempestiva l'impugnazione proposta dal difensore che, pur non avendo ricevuto la notifica del provvedimento cautelare, aveva avuto informazione dell'arresto ai sensi dell'art. 293 comma primo ter cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)