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Sez. 2, Sentenza n. 8119 del 30/01/2013 Cc. (dep. 20/02/2013) Rv. 255243 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Richiesta proposta dal difensore - Decorrenza del termine - Notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza coercitiva - Necessità.
Stato
decisa il 2013-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255243-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'indagato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309, comma terzo, cod. proc. pen. e non da quello eventualmente precedente nel quale abbia avuto conoscenza del provvedimento medesimo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta tempestiva l'istanza di riesame proposta dal difensore entro dieci giorni dal prescritto avviso di deposito, pur se oltre dieci giorni dopo la precedente notificazione dell'ordinanza coercitiva impugnata; la S.C. ha anche precisato che in questo caso il giudice di legittimità non può esaminare il merito delle doglianze, ma deve limitarsi a trasmettere gli atti al Tribunale competente per nuovo riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)