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Sez. L, Sentenza n. 9068 del 15/04/2013 (Rv. 626807 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Cessione del credito - Rilevanza ostativa all'intervento del Fondo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di credito al TFR.
Stato
decisa il 2013-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626807-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il credito del lavoratore verso il Fondo di garanzia presso l'INPS, di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, conserva la natura retributiva del credito originario nei confronti del datore di lavoro e non ha natura assistenziale, con la conseguenza che ne è possibile la cessione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la fondatezza della domanda di pagamento avanzata contro il Fondo, da parte di una società surrogatasi nel credito dei lavoratori al TFR, in ragione dell'insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo, ritenendo invece irrilevante la cessione del credito, non essendo questa in sé circostanza ostativa all'intervento del Fondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1201, Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)