Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 17/03/1999 Ud. (dep. 08/06/1999) Rv. 213704 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ | Attività integrativa di indagine al di fuori delle operazioni peritali - Legittimità - Utilizzazione ai fini della decisione - Possibilità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ
Poiché le norme contenute nell'art. 230 cod. proc. pen. non esauriscono l'ambito di operatività consentito al consulente di parte, questi legittimamente può svolgere, al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali, degli accertamenti e riferirne mediante memoria scritta al giudice, al quale spetta il compito di riconoscere, o non, all'attività svolta dal consulente valore probatorio. Ed invero, al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., le parti possono svolgere attività integrativa di indagine, così come previsto dall'art. 38 disp. att. cod. proc. pen., sicché i pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di relazione scritta, ritualmente formulata e acquisita agli atti del processo, possono ben essere utilizzati ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 230, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 38, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)