Sez. 1 - , Sentenza n. 29845 del 19/06/2018 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276494 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ | Parere del consulente tecnico rassegnato in una memoria – Acquisibilità ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. – Limiti – Indicazione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ
In tema di prove, il parere che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria è acquisibile secondo le forme di cui all'art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anche quando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre in giudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittorio sulla prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)