Sez. 1, Sentenza n. 5661 del 19/06/1996 (Rv. 498183 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione di primo e secondo grado - Impugnazione - Termine ex art. 327 comma primo cod. proc. civ. - Inapplicabilità ex art. 72 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - Portata.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 72 della riforma introdotta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il quale, con riferimento alla fase successiva all'insediamento delle nuove commissioni, stabilisce che "resta ferma l'inapplicabilità dell'art. 327 primo comma cod. proc. civ. per le impugnazioni delle decisioni di primo o di secondo grado", riguarda soltanto detta fase transitoria, senza toccare, nel vigore della disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, l'operatività del termine annuale di decadenza, fissato dal citato art. 327, anche per il gravame contro le pronunce delle Commissioni di primo o di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 69 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)