Sez. 1, Sentenza n. 3943 del 06/05/1997 (Rv. 504105 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termine di impugnazione di pronuncia di primo grado, pendente alla data del 1 aprile 996 - Termine ex art. 327, comma primo, cod. proc. civ. - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, in virtù dell'art. 12, comma primo, lett. i), del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, conv. in legge 24 ottobre 1996 n. 556, che ha sostituito l'art. 72, secondo comma, del D.L. 31 dicembre 1992, n. 546 - essendo stato soppresso il riferimento all'inapplicabilità dell'art. 327, comma primo, cod. proc. civ. - a far data dal 26 agosto 1996 anche per la disciplina del termine per l'impugnazione delle decisioni di primo grado, pendente alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali (primo aprile 1996: art 1, comma primo, lett. a) del D.L. n. 403 del 1995, conv. nella legge n. 495 del 1995), si applica la regola generale, espressamente richiamata, contenuta nell'art. 49 del D. L. n. 546 del 1992, il quale rinvia al capo primo del titolo terzo del libro secondo del codice di rito civile e, quindi, anche alla norma prevista dall'art. 327, comma primo, cod. proc. civ.; conseguentemente l'art. 72 del D.L. n. 546 del 1992 non è più idoneo ad essere invocato come "tertium comparationis" di pretese disparità di trattamento giuridico, posto che, qualunque sia la normativa applicabile (previgente, transitoria o vigente) la decadenza dall'impugnazione si determina dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 12, Legge 24/10/1996 num. 556, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)