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Sez. 1, Sentenza n. 11961 del 08/08/2003 (Rv. 565781 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO | Incarico conferito da un istituto previdenziale ad una banca di emettere e spedire assegni circolari non trasferibili a favore di creditori della prestazione pensionistica - Contenuto del mandato - Diligenza della banca nella fase del relativo pagamento - Necessità - Onere della prova.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565781-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO

Ove un istituto previdenziale incarichi una banca dell'emissione e della spedizione di assegni circolari a favore di creditori della prestazione pensionistica, la corretta esecuzione del mandato conferito alla banca non si esaurisce nella emissione degli assegni circolari non trasferibili, ma abbraccia anche la fase del relativo pagamento, importando l'obbligo della banca di onorare quegli assegni nei confronti dei relativi prenditori, rispondendo ciò anche al precipuo interesse del mandante di ottenere così l'effetto liberatorio nei confronti dei pensionati suoi creditori; il connesso dovere di protezione dell'altro contraente comporta, quindi, che la banca emittente non possa esimersi dall'operare con la necessaria diligenza anche nella fase del pagamento degli assegni da essa medesima emessi per incarico dell'istituto previdenziale, restando a carico di essa mandataria l'onere della prova liberatoria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Civ. art. 1710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)