Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 12/03/2003 (Rv. 561107 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE | Clausola di non trasferibilità - Pagamento a persona diversa dal prenditore - Conseguenze - Adempimento dell'obbligazione cartolare da parte della banca - Esclusione - Nuovo pagamento al soggetto legittimato - Necessità - Errore scusabile nell'identificazione del prenditore - Irrilevanza.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE
L'art. 43 del R.D. n.1736 del 1933, applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia al disposto di diritto comune dettato, in tema di obbligazioni, dall'art. 1189 cod. civ. - che dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente -, con la conseguenza che la banca, nell'effettuare il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)