Sez. 1, Sentenza n. 18107 del 07/08/2009 (Rv. 609858 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO | Ordine di pagamento su conto corrente - Normativa in materia di mandato - Applicabilità - Conseguenze - Obbligo del mandatario di attenersi alle istruzioni del mandante - Atti compiuti oltre i limiti del mandato - Conformità agli interessi del mandante - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO
La banca destinataria di un ordine di pagamento impartito da altro istituto bancario su un conto corrente acceso presso di essa è responsabile, nell'esecuzione dell'incarico, secondo la disciplina del mandato. Essa non può, pertanto, discostarsi dalle istruzioni ricevute dalla banca mandante, con la conseguenza che l'atto giuridico posto in essere oltre i limiti del mandato resta a suo carico, a norma dell'art. 1711, primo comma, cod. civ. Né assume rilievo una eventuale verifica della conformità di tale atto agli interessi perseguiti dalla banca mandante, qualora si tratti di mandato rigido e specifico, posto che in tal caso l'atto compiuto in difformità da dette istruzioni non corrisponde alla volontà espressa dal mandante. (Nella specie la, S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità della banca mandataria, in quanto la stessa si era discostata dalle istruzioni ricevute, effettuando il pagamento, su indicazione dell'amministratore della società destinataria del medesimo, su un conto corrente acceso presso altro istituto bancario, senza avvertire la banca mandante delle difficoltà insorte in sede di esecuzione del bonifico e senza che sussistessero ragioni di urgenza che, ai sensi dell'art. 1171, secondo comma, cod. civ., avrebbero potuto giustificare lo scostamento dalle istruzioni ricevute).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 1719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)