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Sez. L, Sentenza n. 7669 del 20/08/1996 (Rv. 499269 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DEI DATORI DI LAVORO | Attribuzione della qualità di "preposto" ai fini degli obblighi ex art. 4 d.P.R. n. 547 del 1955 - Mansioni effettivamente svolte - Rilevanza - Prevalenza rispetto alle qualificazioni formali - Sussistenza - Fattispecie relativa all'indagine sulla colposità di infortunio sul lavoro ai fini del regresso dell'I.N.A.I.L. ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965.
Stato
decisa il 1996-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499269-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DEI DATORI DI LAVORO

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'attribuzione ad un soggetto della qualità di "preposto", ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti dall'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, va fatta, più che in base alle formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un'azione regresso proposta dall'I.N.A.I.L. contro il datore di lavoro ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, nell'accertare la colpevolezza del comportamento tenuto da uno degli altri dipendenti in occasione dell'infortunio sul lavoro in questione, aveva valorizzato l'obbligo del medesimo, capo - operaio e quindi "preposto", di esigere un comportamento prudente dai suoi compagni di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)