Sez. 2, Sentenza n. 1289 del 24/04/1972 (Rv. 357808 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*
In tema di pensione di invalidita, la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo, risolvendosi necessariamente in un limite al generale principio, enunciato nell'art 24 della Costituzione, che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti subiettivi, deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto, ferma restando la necessita di rimanere nel quadro clinico e sintomatologico delle infermita a suo tempo denunciato, ove si sia verificato un aggravamento dell'invalidita per effetto di evoluzione di quelle medesime infermita, che, secondo i canoni delle scienze sanitarie, costituisca il naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico, il giudice in ossequio al principio che le condizioni dell'Azione basta che sussistano al momento della decisione, ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, per effetto delle suddette infermita, deriva alla capacita di guadagno. Se il grado di invalidita pensionabile viene a verificarsi o ad essere accertato solo nelle more del procedimento giudiziario la pensione non potra farsi decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si sono verificate, perche e da quel momento che si e costituito lo stato di incapacita di guadagno. (Conf 1045'70, mass n 346592; 806'69, mass n 339135).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)