diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 806 del 13/03/1969 (Rv. 339135 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLE INFERMITA ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - LIMITI - AGGRAVAMENTI SUCCESSIVI DELLE INVALIDITA PER NATURALE SVILUPPO - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELLE INFERMITA AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NECESSITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339135-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLE INFERMITA ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - LIMITI - AGGRAVAMENTI SUCCESSIVI DELLE INVALIDITA PER NATURALE SVILUPPO - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELLE INFERMITA AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NECESSITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

In tema di pensione di invalidita, la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo, risolvendosi necessariamente in un limite al generale principio, enunciato nell'art.24 della Costituzione, che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti subiettivi, deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto, ferma restando la necessita di rimanere nel quadro clinico e sintomatologico delle infermita a suo tempo denunciate, ove si sia verificato un aggravamento dell'invalidita per effetto di evoluzione di quelle medesime infermita, che, secondo i canoni delle scienze sanitarie, costituisca il naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico, il giudice, in ossequio al principio che le condizioni dell'Azione basta che sussistano al momento della decisione, ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, per effetto delle suddette infermita, deriva alla capacita di guadagno. Naturalmente, se il grado di invalidita pensionabile viene a verificarsi od ad essere accertato solo nelle more del procedimento giudiziario, la pensione non potra farsi decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si sono verificate, perche e da quel momento che si e costituito lo stato di incapacita di guadagno. (Conf. 531-69, massima n.338676 contra 2950-68, massima n.335731 2278-68, massima n.334545 1680-67, massima n.328509).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)