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Sez. 3, Sentenza n. 5583 del 09/04/2003 (Rv. 562037 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA | Esecuzione ad opera di ufficiale giudiziario territorialmente incompetenza - Inesistenza - Esclusione - Fondamento - Nullità impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562037-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA

In tema di esecuzione forzata, il pignoramento - quale atto dell'ufficiale giudiziario - che venga eseguito da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente non è inesistente (per tale dovendosi intendere l'atto del processo privo degli elementi essenziali indicati nel modello delineato dalla legge e, pertanto, esorbitante dallo schema legale, come nel caso di atto esecutivo compiuto da soggetto che non condivide in alcun modo le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, come accade per i commessi addetti all'UNEP) bensì affetto da nullità, da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)