Sez. 3, Sentenza n. 8464 del 17/10/1994 (Rv. 488114 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Pignoramento - Richiesta - Atto illecito - Configurabilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - IN GENERE
Nel sistema processuale vigente non esiste nessun principio attraverso il quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque provenga e comunque sia stata posta in essere, poiché in presenza di discrezionalità del giudice, quale prevista dall'art. 496 cod. proc. civ., in materia di riduzione, anche d'ufficio, del pignoramento, è da escludere qualsiasi forma di illegittimità o invalidità del pignoramento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)