Sez. 1 - , Sentenza n. 25330 del 25/10/2017 (Rv. 645846 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Commissario giudiziale - Compenso - Decreto di liquidazione – Necessaria presentazione ed approvazione del rendiconto – Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
Il commissario giudiziale, organo cui la legge fallimentare attribuisce funzioni composite di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori, non è soggetto all’obbligo di presentazione del rendiconto, sicchè non trova applicazione l’art. 39 l.fall. che subordina la liquidazione del suo compenso all’approvazione del rendiconto, atteso che, se pure ai sensi dell’art. 165 l.fall., al commissario giudiziale si applicano gli artt. 36, 37, 38 e 39 l.fall., il rinvio alle citate disposizioni deve ritenersi effettuato nei limiti in cui esse sono compatibili con le specifiche prerogative dell’organo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 37, Legge Falliment. art. 38, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)