Sez. 1, Sentenza n. 8221 del 11/04/2011 (Rv. 617872 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Natura - Ausiliario del giudice delegato - Esclusione - Ragioni - Autonomia della disciplina dettata dalla legge fallimentare - Conseguenze - Termine per l'istanza di liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Inapplicabilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
Il commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo non è un ausiliario del giudice delegato, in quanto, pur cooperando con quest'ultimo, è nominato dal tribunale e ripete i propri poteri e funzioni, con operatività stabile e previsione non occasionale, direttamente dalla legge fallimentare che, in quanto "lex specialis", prevale su quella generale dettata dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in tema di ausiliari della magistratura; ne consegue che, nella liquidazione dei compensi al predetto organo, disciplinata in via esaustiva dall'art. 165 legge fall. che rinvia all'art. 39 della medesima legge fall. e, con esso, al D.M. 28 luglio 1992, n. 570, è preclusa l'applicazione dell'art. 71, comma secondo, del d.P.R. n. 115 citato, ai sensi del quale la relativa istanza dev'essere proposta, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione con rinvio del decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di liquidazione del compenso perchè proposta dopo la scadenza del predetto termine, decorrente dalla conclusione della procedura, individuata nella sopraggiunta dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)