diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 57806 del 29/09/2017 Cc. (dep. 28/12/2017) Rv. 271911 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - ESECUZIONE ALL'ESTERO | Esecuzione di una sentenza di condanna in un Paese con cui vige la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate - Condizioni - Obbligatorio accertamento della Corte d'Appello sul rispetto delle stesse - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271911-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - ESECUZIONE ALL'ESTERO

L'esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva in uno Stato (nella specie, l'Albania) con il quale vige la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, non è ammessa in mancanza del preliminare accertamento, ad opera della Corte d'Appello nel cui distretto sia stata pronunciata la condanna, del rispetto delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento ai sensi dell'art. 3 della Convenzione medesima.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1988 num. 334 CORTE COST., Legge 03/07/1989 num. 257 art. 5 com. 1, Legge 11/07/2003 num. 204, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 742, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 743

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)