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Sez. 6, Sentenza n. 44089 del 14/10/2014 Cc. (dep. 23/10/2014) Rv. 260386 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - ESECUZIONE ALL'ESTERO | Sentenze penali italiane: esecuzione all'estero - Presupposti - Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (Legge n. 334/1988) - Vigenza fra i due Stati - Artt. 742 e 743 cod. proc. pen. - Previsione di valutazione della idoneità del trasferimento al reinserimento sociale del condannato - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260386-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - ESECUZIONE ALL'ESTERO

Nel caso di domanda di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva in uno Stato con il quale vige la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (ratificata con legge n. 334 del 1988), alla Corte di Appello spetta solo l'accertamento delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento ai sensi dell'art. 3 della Convenzione medesima, restando invece preclusa la valutazione sull'idoneità dell'estradizione al reinserimento sociale del condannato. (In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni in tema di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane, di cui agli artt. 742 e 743 cod. pen. pen., trovano applicazione solo in assenza di norme internazionali che regolino diversamente la materia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 742, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 743, Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)