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Sez. 6, Sentenza n. 180 del 13/01/1999 Cc. (dep. 01/02/1999) Rv. 212568 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - POTERI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA | Poteri dell'autorità giudiziaria - Accertamento delle condizioni di legittimità - Facoltà dello Stato che cura l'esecuzione - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212568-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - POTERI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sulla domanda di esecuzione all'estero di una sentenza a pena restrittiva della libertà personale, alla Corte d'appello compete solo l'accertamento delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero della persona condannata, mentre l'accordo di cooperazione in materia penale con lo Stato estero rientra nella competenza esclusiva del Ministero della giustizia.L'autorità giudiziaria deve limitarsi a statuire sulla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 della Convenzione di Strasburgo, sulla inesistenza di impedimenti all'esecuzione della condanna e sulla adeguatezza della pena indicata dal governo estero non rispetto alla sola condanna ovvero ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., bensì rispetto ai criteri sanciti dagli artt.9 e 10 della Convenzione, che conferisce allo Stato di esecuzione la facoltà di optare tra il sistema della continuazione della pena e quello della conversione della condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 743, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 743, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 744, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 744, Legge 25/07/1988 num. 334 art. 9, Legge 25/07/1988 num. 334 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)