Sez. L - , Sentenza n. 11016 del 05/05/2017 (Rv. 644224 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Lavoro pubblico contrattualizzato - C.c.n.l. della dirigenza medica - Ferie - Irrinunciabilità - Indennità sostitutiva - Esigibilità solo al termine del rapporto di lavoro - Colpevole inadempimento del datore - Domanda risarcitoria - Ammissibilità in corso di rapporto - Azione per il conseguimento dell’indennità sostitutiva - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Ai sensi dell'art. 21 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 della dirigenza medica, il diritto alle ferie, in quanto irrinunciabile, non è traducibile in moneta durante il rapporto di lavoro, insorgendo il diritto all'indennità sostitutiva solo al momento della fine di quest'ultimo; ne consegue che, in pendenza di rapporto, il dirigente medico non può fondare sul mancato effettivo godimento delle ferie, benchè imputabile al datore di lavoro, un'azione che sia volta ad ottenere il pagamento della indennità suddetta, potendo, però, pretendere il ristoro del pregiudizio che abbia subito per non essere stato posto in condizione di reintegrare le energie psico-fisiche, giacchè la disciplina settoriale non esclude la tutela risarcitoria civilistica (Nella specie, la S.C. ha precisato che una siffatta azione risarcitoria non risultava essere stata proposta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 21, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 24, Contr. Coll. 08/06/2000, Contr. Coll. 06/05/2010 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)