Sez. U, Sentenza n. 24712 del 07/10/2008 (Rv. 604929 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Lavoro pubblico contrattualizzato - Contratto collettivo della dirigenza medica - Interpretazione diretta da parte della Corte - Ferie - Irrinunciabilità - Indennità sostitutiva - Esigibilità solo al termine del rapporto di lavoro - Conseguenze in tema di giurisdizione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
A norma dell'art. 21 del CCNL della dirigenza medica - che la Corte di cassazione può interpretare direttamente ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il diritto alle ferie, in quanto irrinunciabile, non è traducibile in moneta in corso di rapporto di lavoro, insorgendo il diritto all'indennità sostitutiva solo al momento della fine del rapporto stesso; ne consegue che è devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O. la controversia promossa da un medico nei confronti della ASL datrice di lavoro per il riconoscimento del diritto a tale indennità sostitutiva in relazione ad un rapporto cessato nel marzo 1999, ancorché il mancato godimento delle ferie si riferisca ad un periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)