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Sez. L - , Ordinanza n. 3476 del 12/02/2020 (Rv. 657168 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Godimento ferie annuali - Art. 18, commi 9 e 12, del c.c.n.l. enti locali del 1995 - Godimento ferie arretrate - Disposizione autoritativa datoriale per la fruizione di periodo continuativo di ferie risalenti - Mancata correlazione con anni di maturazione - Illegittimità - Conseguenze risarcitorie - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657168-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di personale dipendente degli enti locali, la disposizione con cui il datore di lavoro imponga al lavoratore la fruizione continuativa di ferie risalenti, delle quali non abbia assicurato il tempestivo godimento nell'anno di riferimento (o entro il primo semestre dell'anno successivo), è illegittima per violazione dell'art. 18, commi 9 e 12, del c.c.n.l. del 6 luglio 1995, e fa sorgere, pertanto, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, il quale non può essere sovrapposto alla (parimenti dovuta) retribuzione, anche laddove venga liquidato assumendo quest'ultima come parametro di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata da due dipendenti comunali i quali, subito prima del collocamento a riposo, erano stati autoritativamente posti in ferie, per un periodo continuativo, rispettivamente, di circa sette e otto mesi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 10, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 18, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)