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Sez. U, Sentenza n. 4211 del 19/07/1982 (Rv. 422189 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI IMPIEGO CON I DIPENDENTI - CARATTERE PUBBLICISTICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE PER INDEBITO ARRICCHIMENTO RICOLLEGABILI A DIRITTI INERENTI A DETTO RAPPORTO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422189-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI IMPIEGO CON I DIPENDENTI - CARATTERE PUBBLICISTICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE PER INDEBITO ARRICCHIMENTO RICOLLEGABILI A DIRITTI INERENTI A DETTO RAPPORTO - INCLUSIONE.*

La natura di ente pubblico non economico dell'ospedale oftalmico di Roma, sia prima che dopo il suo inserimento fra gli enti ospedalieri a norma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, comporta il carattere pubblicistico del rapporto d'impiego con i dipendenti. Ne consegue la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le domande trovanti titolo immediato e diretto nel suddetto rapporto, ivi comprese, pertanto, quelle avanzate dal dipendente sotto il profilo dell'indebito arricchimento, ma in effetti ricollegabili a diritti inerenti al rapporto stesso ed alla sua disciplina. (V 2882/80, mass n 406624; (V 4412/79, mass n 400962).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 2, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)