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Sez. U, Sentenza n. 9355 del 10/11/1994 (Rv. 488492 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Espletamento di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica riconosciuta - Richiesta di indennizzo per indebito arricchimento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488492-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Il principio secondo il quale rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, tutte le controversie aventi ad oggetto pretese, di carattere patrimoniale o non patrimoniale, che nel rapporto di lavoro pubblico trovano il loro titolo immediato e diretto, si applica anche alle controversie concernenti la domanda del pubblico dipendente diretta ad ottenere differenze di retribuzione per aver svolto mansioni superiori al grado rivestito, ancorché proposta sotto il profilo dell'indebito arricchimento della pubblica amministrazione datrice di lavoro, ovvero, con riferimento al secondo comma dell'art. 29 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (in tema di stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) - che, con disposizione di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione, esclude variazioni economiche a favore del dipendente per la sua adibizione a mansioni superiori per un periodo massimo di sessanta giorni - sotto il profilo dell'adeguatezza e sufficienza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)