Sez. 3, Sentenza n. 3739 del 22/08/1989 (Rv. 463664 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - DICHIARAZIONE - POTERI DEL GIUDICE CIVILE - DIVERSA DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE DELLO STESSO FATTO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - DICHIARAZIONE - POTERI DEL GIUDICE CIVILE - DIVERSA DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE DELLO STESSO FATTO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
Il decreto di impromuovibilità dell'Azione penale (art. 74 cod. proc. pen.) non producendo gli effetti della cosa giudicata e non dando luogo a preclusioni di sorta, non impedisce al giudice civile, che sia stato adito per il risarcimento del danno anche non patrimoniale, di procedere ad una diversa definizione e qualificazione dello stesso fatto, con la conseguenza che, salva la rimessione degli Atti al giudice penale (artt. 3 cod. proc. pen. e 295 cod. proc. civ.) nel caso in cui emergano fatti diversi da quelli valutati nel decidere l'archiviazione e sempre che non siano intervenute cause estintive del reato od impeditive dell'Azione penale, il giudice civile può considerare il danno non patrimoniale, previo l'autonomo accertamento degli elementi costitutivi del reato anche se non più perseguibile, non incidendo tale Estinzione sulle obbligazioni civili da esso derivanti. (Conf 102/82, mass n 417784).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)