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Sez. 3, Sentenza n. 12982 del 20/12/1995 (Rv. 495150 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE | Poteri del giudice civile adito per il risarcimento del danno anche patrimoniale - Diversa definizione e qualificazione dello stesso fatto - Ammissibilità - Conseguenza.
Stato
decisa il 1995-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495150-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE

Nel vigore del codice di procedura penale abrogato, il decreto di impromuovibilità dell' azione penale non producendo gli effetti della cosa giudicata e non dando luogo a preclusioni di sorta, non impedisce al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, anche patrimoniale, di procedere ad una diversa definizione e qualificazione dello stesso fatto, con la conseguenza che salva la rimessione degli atti al giudice penale, ex art. 3 cod. proc. pen. e 295 cod. proc. civ., nel caso emergano fatti diversi da quelli valutati nel decretare l' archiviazione, il giudice civile può considerare il danno non patrimoniale, previo l' autonomo accertamento degli elementi costitutivi del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)